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12 visitatori online| Mutui: con il decreto Bersani è possibile trasferirlo in un'altra banca senza penali |
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| Notizie - News |
| Giovedì 09 Aprile 2009 21:05 |
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Il Decreto Bersani sulle liberalizzazioni ha toccato anche i mutui. Il Dl liberalizzazioni, approvato in Commissione attività produttive alla Camera ha infatti esteso ai mutui (sia a quelli rilasciati dalle banche, sia quelli erogati dalle finanziarie) le norme sulla portabilità, sulla cancellazione automatica dell'ipoteca sull'immobile una volta estinto il mutuo, e sull'eliminazione delle penali in caso di estinzione anticipata. Con il decreto Bersani è stata introdotta la libertà per il debitore di passare da una banca all'altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Una libertà che può sembrare ovvia, ma che non lo era prima dell'entrata in vigore del decreto legge 7/07. Infatti, il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell'art. 1202 c.c. Questo è un istituto già previsto dal nostro ordinamento, ma che fino ad oggi non era applicabile nei rapporti con gli istituti di credito a causa di apposite clausole, che generalmente venivano inserite nei contratti di mutuo da parte degli stessi istituti. Con l’entrata in vigore della legge è data facoltà al debitore di cambiare banca, alla ricerca di soluzioni più vantaggiose. La banca non può opporsi ed inoltre il cambiamento deve avvenire senza oneri per il debitore, il quale non perde neppure i benefici fiscali di cui abbia eventualmente goduto. Il cambiamento senza oneri, però, è soggetto a tre condizioni: - il nuovo mutuo e la quietanza del vecchio mutuo devono risultare da atto avente data certa; - nel nuovo mutuo va indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata dalla nuova banca; - la quietanza rilasciata dalla banca surrogata deve indicare la dichiarazione del mutuatario circa la provenienza della soma impiegata nel pagamento. Il decreto legge dispone anche che: - possono essere sostituiti qualsiasi tipo di finanziamento bancario (non solo per i mutui); - la vecchia banca in nessun modo ha facoltà di opporsi alla scelta del cliente; - si mantiene la vecchia iscrizione ipotecaria, annotando a margine di essa la surrogazione; tale annotazione può avvenire semplicemente presentando all'ufficio dell'agenzia del Territorio una copia autentica dell'atto di surrogazione. Ma effettivamente come si comportano le banche. Il supplemento “Plus” de Il Sole24 Ore ha effettuato un’indagine prendendo a campione una trentina di istituti, che a fine 2005 avevano una rete di oltre 33mila 400 sportelli, pari a oltre il 73% dell'universo distributivo italiano (45.556 filiali, 13.881 postali e 31.675 bancarie). «Tutti gli istituti hanno subito recepito – riporta Il Sole 24 Ore -, come d'obbligo, le norme che dal 2 febbraio eliminano le penali di estinzione anticipata e, con qualche incertezza legata all'iter burocratico e a questioni fiscali, le clausole sulla surroga. Quanto alle penali di estinzione anticipata sui contratti preesistenti, invece, tutti gli istituti sono alla finestra in attesa che entro tre mesi scatti l'accordo tra Abi e associazioni dei consumatori o che la palla torni a Banca d'Italia». |






